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Non esiste più il futuro di una volta…

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Spudorata attitudine

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religionograzie.jpgNon è il mio caso, ma mettiamo pure che io mi trovi nella posizione di insegnare – magari fisica, poveri ragazzi – in un liceo scientifico. Bene, partendo dall’assunto che io ritenga offensivo nei confronti miei e dell’intelligenza delle giovani persone il fatto che il mio Paese imponga dei simboli di una religione di merda (il cattolicesimo, ma tanto una favola vale l’altra), penso proprio che farei il semplice atto di mettere nel cassetto il crocifisso. Sapete, quel simbolo di laicità tanto sana che ogni classe, ufficio pubblico, cesso e fermata del tram non possono farne a meno, tanto si intona bene con lo squallore in cui versiamo.

Supponiamo che tutto questo abbia luogo. Allora io sarei probabilmente e giustamente, obbiettivamente, saggiamente, allontanato dalla scuola, sospeso per un mesetto. Se avessi usato violenza sessuale contro un’alunna, invece, me la sarei cavata con una decina di giorni. prosegui la lettura…

Map-of-absolute-monarchy.png

Map of absolute monarchy

Quale differenza passa fra una dittatura ed una monarchia assoluta? Come polirematica, la monarchia assoluta è una forma di monarchiain cui il potere supremo è accentrato solo nelle mani del monarca“. Si può vedere una dittatura quale forma di monarchia assoluta in cui il monarca ha assunto il potere “mediante la sovversione dell’ordine costituzionale” e lo mantiene “per mezzo di sistemi polizieschi [De Mauro Paravia], o abbia un potere comunque “non limitato da leggi, costituzioni, o altri fattori politici e sociali interni allo stato” [Wikipedia], insomma “senza alcun sistema di controllo e di opposizione” [MSN Encarta]. Ora vediamo cosa dice l’articolo 1 della costituzione di uno Stato a noi molto vicino:

1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

2. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica.

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